Normative & News

MISURE PREVISTE IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI EDILIZIE

SUPER BONUS 110 %

• super bonus 110%

Superbonus 110% in breve sintesi per i condomini, le persone fisiche 

(al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione) e, secondo una modifica introdotta al Senato, per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione socialeviene prevista una proroga al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione dal 110% per. le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, fino al 65% per quelle sostenute nell’anno 2025, ovvero nella misura:

  • del 110% per le spese sostenute fino alla fine del 2023
  • del 70% per le spese sostenute nel 2024 
  • del 65% per le spese sostenute nell’anno 2025.

• Bonus mobili

Bonus mobili in vigore fino al 2024 ma, a partire dal 1° gennaio 2022, la spesa massima ammissibile dall’attuale 16.000 euro passerà a 5.000 euro, ovvero con le modifiche al Senato, anche per il 2022 l'importo massimo detraibile è fissato in 10.000 euro, mentre scende a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024; 

• Bonus verde

Bonus verde proroga fino al 2024 , l'agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. L'agevolazione consiste nella detrazione dall'imposta lorda del 36% della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e - pertanto - entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.

• Proroga agli anni 2022, 2023 e 2024

Proroga agli anni 2022, 2023 e 2024 della facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d'imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari e al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cd. Superbonus.
Riproducendo le disposizioni del DL n. 157/2021, si introduce l'obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l'obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati. Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni in parola, sulla base dell'aliquota di detrazione fiscale pervista per ciascuna tipologia di intervento.
È stato escluso l'obbligo del visto di conformità per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate; 

DAL 1° di LUGLIO 2010 L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DIVENTA OBBLIGATORIO PER LE COMPRAVENDITE IMMOBILIARI

  • Nel 2013 il decreto legge 63/2013 introduce l'obbligo dell'Attestato di Prestazione Energetica, ovvero un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un'abitazione o di un appartamento. Da allora diverse normative hanno aggiornato le modalità per la redazione dell'APE, vediamo come ottenerlo e quando è obbligatorio. 
  • Mediante una scala da A a G, l'APE sintetizza il livello delle prestazioni energetiche di un bene immobile. In poche parole, l'Attestato di Prestazione energetica è un documento che indica il livello di efficienza energetica degli edifici, tenendo conto di diversi parametri quali l'isolamento termico dell'appartamento, la posizione dell'immobile e la presenza di tutti quegli impianti che garantiscono il confort e la salubrità all'interno degli ambienti domestici.
    La legge 90/2013 ha apportato un ulteriore chiarimento in merito all'APE, specificando i casi specifici in cui vige l'obbligo di redazione della certificazione energetica.

CEDOLARE SECCA 2022: COS'E' E COME FUNZIONA?

. cedolare secca

La “cedolare secca” è un regime facoltativo, legato al pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile). In più, per i contratti sotto cedolare secca non andranno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione.
La Cedolare secca è un regime di tassazione facoltativo, che si caratterizza nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali. Possono esercitare l’opzione per la cedolare secca, tutti coloro che percepiscono redditi dalla locazione di immobili o che godono di diritti reali su di essi. La cedolare secca prevede due diverse aliquote, del 10 e del 21 per cento, applicate a diverse tipologie di contratti di locazione.

Le persone fisiche che possiedono immobili e li concedono in locazione per uso abitativo possono optare per:

  • La tassazione ordinaria;
  • La tassazione sostitutiva tramite cedolare secca. Il locatore esprima l’opzione in sede di prima registrazione del contratto oppure anche successivamente, attraverso la compilazione del modello RLI da consegnare o trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate. 

POLIZZA FIDEIUSSORIA PER ACQUISTO CASA DA COSTRUTTORE

  • La garanzia fideiussoria copre agli acquirenti le somme che il costruttore ha già riscosso o riscuoterà ,  importi già concordati e sottoscritti nel contratto preliminare; fino alla data del rogito , dove la polizza verrà riconsegnata al costruttore.

 

  • La polizza fideiussoria è rilasciata da una banca o da un’impresa esercente le assicurazioni; essa deve garantire, nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi di cui al comma 2 o, nel caso di inadempimento all’obbligo assicurativo, con la restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi .